Al fine di rendere effettivo il diritto di acceso civico di cui all'art. 5 d. lgs. 33/2013, le Pubbliche Amministrazioni pubblicano informazioni su:
- Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 5 c.1 D.lgs. 33/2013)
Nello specifico, l'obbligo concerne le informazioni su:
- nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico;
- modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
- Accesso civico "generalizzato" (FOIA) concernente dati, documenti e informazioni detenuti dalle PA non soggetti a pubblicazione obbligatoria (art. 5 c. 2 D.lgs. 33/2013)
Con conseguente obbligo per la PA di indicare:
- Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
- Registro degli accessi indicato dalle Linee Guida ANAC n.1309 del 28.12.2016 contenente l'elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.
In attuazione della Delibera ANAC 30 luglio 2025, n. 330, si rimanda all'apposita pagina del sito web del Ministero della Giustiza, raggiungibile mediante il seguente link.