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Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso

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Codice disciplinare, codice di condotta e codice di comportamento

Ai sensi dell'art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001,  e dell'art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, in questa sezione si pubblicano:

Codice disciplinare, previsto dagli artt. 55 e ss. del d. lgs. 165/2001 e dagli art.. 42-43 del CCNL funzioni centrali 2019-2021 (cui rimanda il CCNL funzioni centrali 2022-2024) recante l'indicazione delle  infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni;

Codice di condotta/codice di comportamento, adottato con DPR 62/2013, aggiornato con le modifiche e integrazioni del DPR 81/2023;

Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia, adottato con DM del 18 ottobre 2023, che integra e specifica il codice di comportamento adottato dal Governo per tutti i diependenti pubblici, ai sensi dell'art. 54, c. 5, d. lgs. 165/2001.

 

Le norme contenute nel Codice si applicano a tutto il personale dipendente ed in servizio presso il Ministero (Amministrazione centrale e periferica), ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato. Inoltre, i doveri di comportamento e gli obblighi di condotta del Codice si applicano altresì, ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e incarichi negli uffici di diretta collaborazione del Ministro; ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di beni o servizi in favore dell'amministrazione e che svolgano la propria attività all’interno del Ministero o presso gli Uffici territoriali.

La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare nonché, nei casi previsti, di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.

 

La presente pubblicazione equivale a tutti gli effetti all'affissione all'ingresso della sede di lavoro, ai sensi dell'art. art. 7, l. n. 300/1970.

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